Nel complesso e non chiarissimo panorama italiano parlare genericamente di ambito dell’aiuto può generare confusione, sia all’eventuale cliente/paziente che per la prima volta si appresta a ricercare una figura professionale che possa rispondere in maniera adeguata ai suoi bisogni, sia al futuro professionista chiamato ad esercitare nell’area dell’aiuto.
Poiché gli ambiti d’intervento sono molteplici, diversi tra loro ma confinanti, è opportuno analizzare un po’ più da vicino alcune professionalità che a vario titolo si occupano d’aiuto.
Iniziamo con le professioni che riguardano l’ambito psicologico e clinico e che sono diventate professioni sanitarie con la Legge 3/18. Tra queste, al livello più basso per quanto concerne l’autonomia professionale, troviamo il Dottore in Tecniche Psicologiche (DTP), figura che si declina in due ambiti, quello dei servizi alla persona e alla comunità e quello per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro. Il DTP per poter esercitare deve aver conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), aver effettuato un tirocinio professionalizzante semestrale ed essersi iscritto, dopo aver superato l’esame di stato, alla sezione B dell’Ordine degli Psicologi della regione di residenza. Gli ambiti d’intervento del DTP riguardano lo sviluppo della crescita individuale e del benessere personale, la facilitazione della comunicazione interpersonale, la realizzazione di progetti formativi, l’applicazione di protocolli per l’orientamento professionale e l’attuazione di interventi riabilitativi e rieducativi. Non può formulare diagnosi.
Lo Psicologo, invece, ad oggi diventa tale conseguendo anche la laurea specialistica (LM-51), oltre alla triennale, effettuando un tirocinio professionalizzante annuale ed iscrivendosi alla sezione A dell’Ordine degli Psicologi della regione di residenza, dopo aver superato l’esame di stato. Lo Psicologo può attuare tutti gli interventi del DTP, inoltre, può formulare la psicodiagnosi, fare interventi psicoeducativi in autonomia e occuparsi di abilitazione-riabilitazione. Lo psicologo migliora la capacità degli individui di conoscere se stessi e gli altri, modifica i comportamenti a rischio, promuove la salute e sviluppa le reti sociali; offre sostegno e consulenza e s’impegna ad accrescere le conoscenze sul comportamento umano. Psicologo e DTP possono collaborare proficuamente, sia nella progettazione di interventi che in ambito di ricerca.
Uno psicologo diventa Psicoterapeuta se si è ulteriormente formato attraverso un corso di specializzazione almeno quadriennale effettuato presso scuole di psicoterapia universitarie o private ma riconosciute. Lo Psicoterapeuta è legittimato a ristrutturare la personalità nel profondo, usando le tecniche terapeutiche del suo orientamento. Va tenuto presente che anche i medici, se dopo la laurea si formano presso una scuola di psicoterapia, possono diventare psicoterapeuti.
Passiamo ora ad altre figure professionali che rientrano sempre nell’area dell’aiuto ma che hanno obiettivi “altri” (educativi, formativi, socio-sanitari, assistenziali ecc.) rispetto a coloro che operano in ambito clinico/psicologico.
Tra questi professionisti si menziona l’Educatore Professionale, che esercita nell’ambito socio-pedagogico dopo aver conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), oppure nell’ambito socio- sanitario se si è laureato in Educazione Professionale (L/SNT2). Con il Decreto del 13/03/2018, anche quella dell’Educatore Professionale è diventata una professione sanitaria con obbligo d’iscrizione all’albo professionale per poter esercitare.
Il titolo di Pedagogista spetta, invece, al laureato magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi (LM-50), in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua (LM-57), oppure in Scienze Pedagogiche (LM-85) o, infine, in Teorie e metodologiee dell’e-learning e della media education (LM-93). Sono requisiti di accesso anche le classi di laurea 65/S, 56/S e 87/S. Il Pedagogista si occupa di educazione, formazione e pedagogia in contesti scolastici, culturali, ambientali, giudiziari, dell’integrazione e della cooperazione internazionale, sportivi e motori; può operare anche nei presidi socio-sanitari per quanto riguarda gli aspetti socio-educativi. Inoltre, può occuparsi di progettazione educativa, valutazione e intervento pedagogico. Quella del Pedagogista non è una professione sanitaria.
Un discorso a parte merita, invece, la figura professionale del Counselor, che in Italia continua ad essere controversa. Come professionista che opera nell’ambito del benessere personale e della prevenzione primaria, occupandosi di colloqui volti a facilitare il miglioramento della qualità di vita del cliente, è ritenuto da una parte degli psicologi italiani come una figura le cui competenze si vanno a sovrapporre a quelle del DTP e dello Psicologo/Psicoterapeuta, professioni, come si è detto, ordinistiche. A tutt’oggi però, il Counselor che si forma in scuole private che erogano la formazione in counseling (solitamente triennale) può esercitare il counseling (non definibile però come “psicologico”) ai sensi della legge n. 4 del 14.01.2013 che regolamenta le professioni non ordinistiche. Anche quella del Counselor non psicologo non è una professione sanitaria.
Si è ritenuto necessario questo excursus (non esaustivo) nell’ambito delle professioni che a diverso titolo si occupano di aiuto perché è fondamentale per i cittadini potersi almeno riuscire ad orientare e poter scegliere con maggior consapevolezza la figura professionale di cui hanno realmente bisogno. Ogni figura professionale che opera nell’area dell’aiuto ha un suo ruolo, una sua importanza e dei confini che però è opportuno non travalicare ai fini del rispetto del benessere del cliente/paziente, della deontologia professionale e della necessaria collaborazione tra professionisti diversi.
Dr.ssa Linda Savelli, Dottore in Tecniche Psicologiche per i Servizi alla Persona e alla Comunità (iscrizione sez. B Ordine degli Psicologi della Toscana, n. 8747), Dottoressa in Filosofia.
Riferimenti Bibliografici Andronico, F. (a cura di), (2014), Psicologo: aspetti fiscali, legali e deontologici, Roma: Alpes srl
Di Fabio, A. (2003), Counseling e relazione d’aiuto. Linee guida e strumenti per l’autoverifica, Firenze: Giunti.
Siti consultati:
- www.anpe.it
- www.assocounseling.it